Art. 4.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, integra la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche produttive nel quadro del documento di programmazione economico-finanziaria, con appendici statistiche illustrative dell'analisi

 

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di impatto dei provvedimenti di agevolazione sui soggetti beneficiari con dati disaggregati per uomini e donne e per età».